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Termini e Condizioni |
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PREMESSA - FONTI LEGISLATIVE - SCHEDA TECNICA - PENALI ANNULLAMENTO - PRENOTAZIONI - PAGAMENTI - PREZZO - RECESSO CONSUMATORE - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - SOSTITUZIONI - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - REGIME DI RESPONSABILITÀ - LIMITE DEL RISARCIMENTO - OBBLIGO DI ASSISTENZA - RECLAMI E DENUNCE - ADDENDUM
1. PREMESSA
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO premesso
che: il decreto legislativo n. 111 del 17.03.95 di attuazione della
Direttiva 90/314/Ce dispone a protezione del consumatore che
l'organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione
amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. A
d.lgs.111/95) il consumatore ha il diritto di ricevere copia del
contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del
d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di garanzia di cui all'art.18 delle presenti
condizioni generali. La nozione di pacchetto turistico (art. 2/1 d.lgs.
111/95) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze ed i circuiti il tutto compreso, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti
ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno 1 notte: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al
trasporto o all'alloggio che costituiscono parte significativa del
pacchetto turistico.
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato oltre
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate
nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto
contratto sia che abbia ad oggetto servizi da fornire sia in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in
quanto applicabili della L. 27.12.1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto
Legislativo 111/95.
3. SCHEDA TECNICA
Il soggetto economico Venilia Tour a cui fanno riferimento i seguenti siti:
www.viaggivenilia.it
www.e-viaggivacanze.it
www.e-sardegnavacanze.it
www.e-toscanavacanze.it,
www.e-pugliavacanze.it,
www.e-calabriavacanze.it
www.e-siciliavacanze.it
e i corrispondenti siti con estensione .com
è in possesso di:
-Licenza di agenzia viaggi e turismo n. 160 02/02/1998 Regione Calabria
-Iscrizione presso il registro imprese CCIAA Catanzaro n.5520/1998
-Iscrizione REA 155833
-Polizza assicurativa per la responsabilità civile compagnia Mondial Assistance S.p.A. n. 54225
-La programmazione presente sui siti é valida dal 01.01.2010 al 31.12.2010; tutti i prezzi sono espressi in Euro.
3.1 PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO PRATICA
In caso di annullamento della prenotazione da parte del consumatore
verranno addebitate le seguenti penali al netto delle eventuali spese
di gestione (quote gestione pratica, quote dossier e simili) mai
rimborsabili:
Annullamenti comunicati fino a 30 giorni prima della partenza penale 10%.
Annullamenti comunicati da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza penale 30%.
Annullamenti comunicati da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza penale 50%.
Annullamenti comunicati da 10 a 4 giorni prima della partenza penale 75%.
Annullamenti comunicati da 3 a 0 giorni penale 100%.
Per offerte speciali che prevedano condizioni di adesione particolari e
penali diverse dallo standard queste saranno comunicate al momento del
preventivo.
E’ possibile stipulare una polizza assicurativa per la copertura delle
sopra citate penali, l’assicurazione è facoltativa e sempre presente
nell’invio dei nostri preventivi.
4. PRENOTAZIONI
L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l'organizzatore/intermediario invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, posta elettronica direttamente al cliente.Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall'organizzatore/intermediario in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl.
111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
All'atto della prenotazione o all'atto della richiesta impegnativa
dovrà essere versato un acconto massimo del 30% del pacchetto; il saldo
della prenotazione dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della
partenza.
Nella comunicazione di conferma saranno riportate le scadenze per gli
acconti e saldi , gli acconti potranno essere richiesti anche in misura
inferiore al 30% e la scadenza finale suddivisa ulteriormente. Per
alcune struttura verrà data la possibilità di pagare solo l’acconto e
di versare il saldo all’arrivo prima dell’inizio del soggiorno.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite e
riportate nel preventivo prima e conferma, costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato nelle tabelle prezzi delle singole
strutture o programma e verrà analiticamente riportato nelle
comunicazioni con il cliente a mezzo posta elettronica. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo
del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra, alla data di redazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il
10%, modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall'organizzatore/intermediario dopo la conclusione del contratto
stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: ad
usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo, o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; alla
restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall'organizzatore/intermediario si intende
accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate verranno addebitati gli importi delle
penali indicate nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori
catalogo oltre al costo della quota di iscrizione o costo individuale
di gestione pratica. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza,
l'organizzatore/intermediario comunichi per iscritto la propria
impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto
turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già
pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo
proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo
previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da
parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai
sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex. Art.
1469 bis n.5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto
dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore tramite l'agente di
viaggio intermediario. La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 4°
qualora fosse egli ad annullare.
Per le modifiche richieste dal consumatore prima della partenza queste
sono soggette ad una spesa fissa di modifica di 50,00 Euro più
eventuali differenze tariffarie o ulteriori spese amministrative
richieste dall’operatore.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza di trovi nell'impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che: l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; il
sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante
rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla
sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui al 3°
comma del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di
servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti
la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro
il termine di cui al precedente 1° comma. L'organizzatore non sarà
pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata
accettazione sarà tempestivamente comunicata
dall'organizzatore/intermediario alle parti interessate prima della
partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all'osservanza delle regole di normale prudenza, diligenza e rispetto
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore/intermediario,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l'organizzatore/intermediario dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate
obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire
all'organizzatore/intermediario tutti i documenti, le informazioni e
gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di
surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l'organizzatore/intermediario del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì
per iscritto all'organizzatore/intermediario, all'atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l'attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
nel catalogo elettronico od in altro materiale informativo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l'organizzatore/intermediario si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è
derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle leggi o convenzioni sopracitate.
14. LIMITE DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non
può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul
contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità
dell'organizzatore In ogni caso il limite risarcitorio non può superare
l'importo di 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose previsto
dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi
altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore/intermediario, il
suo rappresentante locale o l'accompagnatore, vi pongano
tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può
rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di
insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: rimborso del
prezzo versato; suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo
deve altresì fornire un immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore/intermediario. Le modalità di intervento del Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21
n. 5 D. lgs. N. 111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
DISPOSIZIONI NORMATIVE: i contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23;
art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
CONDIZIONI DI CONTRATTO
a tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5, art. 7; art. 8; art. 9; art.
10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore/intermediario, viaggio ecc. ) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.). Informativa ai
sensi della legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16
della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all'estero. Il rispetto dei bambini non conosce frontiere.
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